Si realizzerebbe dunque un capovolgimento della dettame che cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche se quando manchi sia dubbia o contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Già dal punto di vista oggettivo, alcune condotte omicide sono massimamente gravi: https://www.avvocatopenalistanapoli.com/come-aprire-attivita-commerciale-marsiglia.html